Quando fotografare equivale a molestare
La Corte suprema di Cassazione ha pronunciato una sentenza in base alla quale il reato di molestia (art. 660 Codice penale), viene a configurarsi anche nel caso in cui vengono riprese fotografie della parte offesa e dei suoi ospiti – contro la loro volontà – nelle parti comuni del condominio. Tali parti sono state ritenute “spazi aperti al pubblico” dal momento che hanno diritto di accedervi sia i condomini che i loro ospiti. Questo il testo della sentenza della Suprema Corte:
Cassazione Penale, sez.I, 9 marzo 2009 n. 10409
FATTO E DIRITTO. Il Tribunale di Messina condannava A.G. alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 660 c.p.. Riteneva che il comportamento dell'imputato consistito nello scattare fotografie nei confronti della parte offesa e dei suoi ospiti, contro la loro volonta', mentre si trovavano nello spazio antistante la loro abitazione, costituisse gli estremi della molestia.Avverso la decisione presentava appello, poi convertito in ricorso, l'imputato e deduceva violazione di legge in quanto il comportamento tenuto non poteva configurare il reato di molestie in quanto non era avvenuto ne' in luogo pubblico ne' in luogo aperto al pubblico, visto che lui si trovava nel terrazzo di casa sua e la parte lesa nel suo giardino; inoltre, le fotografie non erano state scattate per petulanza o biasimevole motivo ma per un contenzioso civile e la condotta non aveva assunto il carattere dell'abitualita'. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche le parti comuni di un condominio in quanto la facolta' di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti e nel caso di specie sembra che proprio di parti comuni si trattasse e di un diritto di passaggio (Sez. 3 14 dicembre 2007 n. 6434, rv. 239277). Inoltre il reato di molestie non deve assumere carattere necessariamente abituale e puo' essere realizzato anche con una sola azione di per se idonea a recare molestia e nel caso di specie scattare fotografie a tutti coloro che si trovavano in quel luogo configurava il delitto (Sez. 19 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848). Infine del tutto irrilevanti sono i motivi che avevano indotto l'imputato ad agire, visto che ai fini del dolo e' sufficiente la coscienza e volonta' di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile 1998 n. 7051, rv. 210724).(omissis) La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 660 C.P. Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
Cassazione Penale, sez.I, 9 marzo 2009 n. 10409
FATTO E DIRITTO. Il Tribunale di Messina condannava A.G. alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'art. 660 c.p.. Riteneva che il comportamento dell'imputato consistito nello scattare fotografie nei confronti della parte offesa e dei suoi ospiti, contro la loro volonta', mentre si trovavano nello spazio antistante la loro abitazione, costituisse gli estremi della molestia.Avverso la decisione presentava appello, poi convertito in ricorso, l'imputato e deduceva violazione di legge in quanto il comportamento tenuto non poteva configurare il reato di molestie in quanto non era avvenuto ne' in luogo pubblico ne' in luogo aperto al pubblico, visto che lui si trovava nel terrazzo di casa sua e la parte lesa nel suo giardino; inoltre, le fotografie non erano state scattate per petulanza o biasimevole motivo ma per un contenzioso civile e la condotta non aveva assunto il carattere dell'abitualita'. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche le parti comuni di un condominio in quanto la facolta' di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti e nel caso di specie sembra che proprio di parti comuni si trattasse e di un diritto di passaggio (Sez. 3 14 dicembre 2007 n. 6434, rv. 239277). Inoltre il reato di molestie non deve assumere carattere necessariamente abituale e puo' essere realizzato anche con una sola azione di per se idonea a recare molestia e nel caso di specie scattare fotografie a tutti coloro che si trovavano in quel luogo configurava il delitto (Sez. 19 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848). Infine del tutto irrilevanti sono i motivi che avevano indotto l'imputato ad agire, visto che ai fini del dolo e' sufficiente la coscienza e volonta' di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile 1998 n. 7051, rv. 210724).(omissis) La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 660 C.P. Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
Etichette: legislazione fotografica






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